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Ordinanza — n. 42039/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42039/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Licone Aniello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Licone challenged his conviction for drug-related offenses, arguing for mitigating circumstances and non-punishment due to the minor nature of the act. The court rejected these claims because the grievances were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts without specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances are merely repetitive of those already adequately examined and dismissed by the lower courts without being framed by a specific criticism of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances lack of specific criticism drug trafficking offense Court of Cassation procedure allegazioni di persecuzione contraddittorie ricorso di annullamento decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha ritenuto non accoglibile, per obiettiva gravità del fatto, la richiesta di concessione del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen., subordinata all'accoglimento del motivo sulla résponsabilità.
Art. 133 cod. pen.
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
artt. 81 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 28 novembre 2022, con la quale Licone Aniello era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro quattromila di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, co.2, lett.
art. 131 bis cod. pen
187 C.d.S, all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti comuni e generiche con conseguente eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICONE ANIELLO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/04/1975 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 28 novembre 2022, con la quale Licone Aniello era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro quattromila di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, co.2, lett.

c) e 187, co. 1, 1 bis e 1 quater C.d.S.

2. Il Licone, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187 C.d.S, all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti comuni e generiche con conseguente eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (concedibile previa esclusione della responsabilità per il reato di cui all'art. 187 C.d.S.).

3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. In particolare, assume rilievo il fatto che gli operanti abbiano rinvenuto l'imputato in stato confusionale ed iperattivo, indice del fatto che avesse assunto sostanza stupefacente (poi confermato mediante esame dei liquidi biologici).

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha ritenuto non accoglibile, per obiettiva gravità del fatto, la richiesta di concessione del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen., subordinata all'accoglimento del motivo sulla résponsabilità. Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla natura aggravata del reato.

Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d