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Ordinanza — n. 42030/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding plea bargain sentencing motivation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding sentencing motivation did not fall within the specific grounds permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to verify conditions for acquittal under Article 129, but the Court held that such verification need not be explicitly detailed unless concrete evidence of non-punishment grounds emerged from the case file. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: The requirement to motivate a plea bargain sentence does not mandate an explicit analysis of Article 129 acquittal grounds unless specific elements suggesting non-punishment appear in the case file.

Parole chiave

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plea bargain sentencing motivation requirements acquittal conditions procedural inadmissibility Article 448 criminal procedure procedural costs Cassation appeal testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Cass., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIRI AZ EDDINE nato il 04/05/1994 avverso la sentenza del 01/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Amiri Az Eddine ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata del Tribunale di Verona, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez.

U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto; Id., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3