Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging evidence evaluation and sentencing without specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele De Fazio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court's reasoning was illogical and based on a single equivocal indication, but the court found these points were fully addressed in the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected because the substantive arguments did not identify specific procedural violations warranting a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 I. n. 1423 del 1956; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely request a re-evaluation of evidence or sentencing without pointing to specific procedural errors or misinterpretations of legal provisions by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO RAFFAELE nato a BARLETTA il 07/06/1980 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Raffaele De Fazio, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 9 I. n. 1423 del 1956; letta la memoria difensiva, con la quale la difesa, nell'argomentare ulteriormente in ordine ai motivi proposti, chiede la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta l'illogicità della motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, secondo il ricorrente in assenza di prova, e sulla base di un solo equivoco indizio, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito: la Corte cagliaritana ha infatti analizzato le doglianze difensive fornendo una motivazione congrua e logicamente argomentata (pag. 8), fondata sulle dichiarazioni del Lgt Genitori nonché su quelle rese dal medesimo De Fazio in sede di esame dibattimentale; osservato, quanto al secondo motivo, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile - nel giudizio di legittimità - la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede di gravame, allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all'interno dell'apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500;
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340); rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere indicato con esattezza i motivi di gravame, tra i quali quello relativo alla richiesta di applicazione delle circostanze innominate, lo ha implicitamente disatteso, dal momento che, dopo aver espressamente osservato (pag.
9) che entrambe le censure mosse in punto trattamento sanzionatorio erano da rigettare, nel respingere il motivo relativo alla recidiva, ha evidenziato l'esistenza di un precedente specifico molto recente, tale da connotare di particolare gravità i fatti, disvelando I -evidente refrattarietà del DE FAZIO all'osservanza delle disposizioni dell'autorità giudiziaria"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26