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Ordinanza — n. 42027/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence proving a unified criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court judge rejected the claim of a unified criminal design based on the distinct timing, different perpetrators, and varying methods of the offenses. The Court affirmed that such a finding is a matter for the trial judge, provided the reasoning is logical and fact-based, rejecting the appellant's generic arguments as insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The Court of Cassation reviews only the legality of the lower court's decision, not the merits; a finding of a unified criminal design is insindacable if supported by adequate motivation without logical flaws or factual distortion, and the appellant bears the burden of providing specific elements to prove the existence of a single criminal intent beyond mere chronological proximity or similarity of charges.

Parole chiave

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unified criminal design continuing offense cassation inadmissibility burden of proof judicial motivation criminal intent procedural costs concorso ideale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
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Sentenza — n. 29126/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal rejecting criminal continuability due to heterogeneous crimes and lack of unitary criminal design.
Ordinanza — n. 17407/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal for lack of continuity between crimes due to insufficient evidence of a single criminal plan.
Ordinanza — n. 24637/2024 — snpen
Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments already rejected by lower court.
Ordinanza — n. 20660/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and prior rejection.
Sentenza — n. 42897/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding criminal record extinction and crime continuation claims. The court rejects the request for crime continuation due to lack of unitary intent. The court upholds the lower court's decision on both criminal record extinction and crime continuation claims. The court dismisses the appeal, confirming the lower court's findings on both criminal record extinction and crime continuation. The court rejects the appeal, affirming the lower court's decision on criminal record extinction and crime continuation. The court dismisses the appeal, upholding the lower court's ruling on criminal record extinction and crime continuation. The court rejects the appeal, confirming the lower court's decision on criminal record extinction and crime continuation. The court dismisses the appeal, affirming the lower court's decision on criminal record extinction and crime continuation.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ROMANA CUI 0107CN2 nato a CASSINO il 10/01/1983 avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Romana Halilovic ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con nnotivazioneYaffatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, pur essendo tutti reati contro il patrimonio, le modalità delle condotte fossero differenti, e con il concorso ogni volta di diversi soggetti, nonché ha evidenziato che il lasso temporale intercorso tra i fatti (commessi a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che l'accertamento degli indici rilevatori dell'unicità del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata); osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. considerato che consolidata è l'affermazione della radicale diversità dell'identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato; ritenuto, del pari , radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario; rilevato, in particolare, che la ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma