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Ordinanza — n. 42026/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Palumbo's appeal against the Naples Supervision Tribunal inadmissible. Palumbo argued the tribunal failed to evaluate his entire rehabilitation path, citing Article 606(e) of the Criminal Procedure Code. The court rejected this, noting the appeal relied on non-permitted grounds and was manifestly unfounded given the tribunal's comprehensive assessment of post-protest behavior.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; The appeal is inadmissible if based on grounds not permitted in this instance or if manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is legally sound and factually comprehensive.

Parole chiave

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inadmissible appeal Criminal Procedure Code Supervision Tribunal probation failure manifestly unfounded allontanamento malgrado rischio di persecuzione assistenza riabilitativa proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Propone ricorso l'interessato, per mezzo del difensore, deducendo, come unico motivo ! la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 94 d.P.R. 309 del 1990
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava non validamente espiata nei confronti di Giuseppe Palumbo la pena inflitta di cui al cumulo 17/07/2017, in relazione alla misura dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 fin dalla data della sottoposizione del 23/08/2018.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIUSEPPE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 12/08/1989 avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava non validamente espiata nei confronti di Giuseppe Palumbo la pena inflitta di cui al cumulo 17/07/2017, in relazione alla misura dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 fin dalla data della sottoposizione del 23/08/2018.

2. Propone ricorso l'interessato, per mezzo del difensore, deducendo, come unico motivo ! la violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per l'assoluta mancanza e illogicità della motivazione dell'ordinanza relativamente alla mancata valutazione dell'intero percorso di risocializzazione seguito dal Palumbo all'interno della comunità terapeutica e durante l'attività lavorativa.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici, evidenziando in particolare che, pur a fronte delle positive relazioni della Comunità e della positiva relazione conclusiva redatta dall'UEPE, dovesse pervenirsi ad un giudizio negativo in ordine all'esito dell'affidamento in prova, in considerazione del grave fatto delittuoso commesso dal Palumbo il 20/07/2022, a pochissima distanza temporale dal termine fissato per l'espiazione della pena in misura alternativa (24/05/2022); il Tribunale, dopo avere riportato (pag.

2) le gravissime modalità esecutive della rapina aggravata commessa, in relazione alla quale Palunnbo, che ha reso dichiarazioni ammissive, è attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed è stato già condannato con sentenza confermata dalla Corte d'appello, ha richiamato anche le note informative del Commissariato territoriale, in cui si dà atto di alcuni controlli del Palumbo in compagnia di soggetti pregiudicati, già nel corso dell'effettuazione di verifiche presso il domicilio familiare durante l'affidamento residenziale.

Alla luce di tali emergenze, con discorso logico e correttamente argomentato, il Tribunale ha ritenuto "evidente la mancata adesione al programma di recupero da parte dell'affidato". A fronte di dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, è evidente che il ricorso nell'interesse di Palumbo, che si limita a confutarle, invocando una diversa valutazione di elementi fattuali, appare inammissibile; va peraltro ricordato come, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Tribunale ha esaminato anche le positive emergenze, come citate in premessa, giungendo tuttavia ad una conclusiva valutazione negativa relativamente all'intero percorso dell'affidato alla luce di una globale disamina anche dei fatti commessi dopo la conclusione del percorso, in ossequio al principio di diritto già sancito da Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482 - 01, secondo cui "In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio sull'esito della prova, il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando un'autonoma delibazione in merito all'attribuibilità al condannato della violazione ed alla sua 'concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale".

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso