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Ordinanza — n. 42025/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Damek Saber inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Saber challenged a lower court's refusal to recognize a unitary criminal intent between two separate offenses based on a time gap, arguing the decision lacked logical motivation. The Court rejected this, noting that the lower court's assessment of criminal unity was based on adequate reasoning and that the appellant's arguments constituted impermissible merits review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The Court of Cassation holds that cassation appeals challenging the lower court's assessment of unitary criminal intent are inadmissible if the reasoning is adequate and free from logical flaws, as such evaluations belong to the merits.

Parole chiave

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unitary criminal intent cassation inadmissibility merits review prohibition logical reasoning standard criminal unity assessment attività criminosa reiterazione di reati penali permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMEK SABER (CUI 01M1038) nato il 04/07/1974 avverso l'ordinanza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Saber ameld ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con motivazione Vaffatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che il lasso temporale intercorso tra i fatti (rispettivamente marzo 2020 i fatti giudicati con la prima sentenza, attinenti un tentato furto aggravato, e marzo 2018 i fatti di cui alla seconda sentenza, riguardante violazioni degli artt. 495 e 648 cod. pen.) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che l'accertamento degli indici rilevatori dell'unicità del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massinnata).

Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre