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Ordinanza — n. 42024/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging evidence evaluation and missing special plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Passamonti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Passamonti challenged the lower court's conviction for €800, arguing violations of law regarding evidence evaluation and the applicability of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely requested a re-evaluation of witness credibility without identifying specific legal errors, and the special plea was not formally raised before the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the non-application of special pleas are inadmissible unless specific legal errors or procedural violations are explicitly identified.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidence evaluation special plea witness credibility Cassazione Rome criminal procedure penal code porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 4, comma 3, I n. 110 of the 1975 Law
Ritenuto che Andrea Passamonti, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Como, che lo ha condannato alla pena di € 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 4,comma 3, I.
art. 131-bis cod. pen
2), con discorso logico ed insindacabile in questa sede, quanto riferito dalla teste (compagna e socia dell'imputato) "non ragionevole e credibile"; osservato, quanto al secondo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAMONTI ANDREA nato a TRADATE il 10/05/1971 avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Andrea Passamonti, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Como, che lo ha condannato alla pena di € 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 4,comma 3, I. n. 110 del 1975; considerato che i primi due motivi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, sono inammissibili in quanto versati integralmente in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito: con riferimento alla testimonianza di Gottardi, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Giudice, lungi dal travisare la prova, ha valutato (pag. 2), con discorso logico ed insindacabile in questa sede, quanto riferito dalla teste (compagna e socia dell'imputato) "non ragionevole e credibile"; osservato, quanto al secondo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., che cre, non avendo la Difesa avanzato la richiesta di applicazione della speciale chic, kav t_. y'è• esi-mente in sede di merito, (essendosi limitata, in sede di conclusioni, a chiedere l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato), non può essere considerato in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2