Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding sentence increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Paolo Carlo Tavarelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the magnitude of sentence increases granted for satellite crimes following a request under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the lower court had adequately motivated the specific quantification of penalties based on the gravity of illicit profits and evaded taxes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court has fulfilled its duty to specifically motivate the calculation of sentence increases for satellite crimes in proportion to their gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVARELLI PAOLO CARLO nato a NAPOLI il 28/04/1970 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Paolo Carlo Tavarelli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso e nella memoria difensiva con motivi nuovi telematicamente depositata, con i quali si censura l'entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dall'interessato, sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
Premesso che in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Ritenuto che, nella specie, risulta osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, avendo il Giudice dell'esecuzione determinato gli aumenti "in rapporto alla gravità dei fatti insita nella rilevanza sia dei profitti illecitamente conseguiti sia dell'imposta globalmente evasa". Osservato che la doglianza difensiva appare finalizzata ad una rivalutazione non consentita in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 I Consigliere estensore