Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic arguments and lack of novelty regarding previously rejected request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for new elements based on temporal proximity to prior judgments, but the court found these arguments generic and non-specific. The decision rested on the fact that the underlying request was already rejected without appeal, rendering any repetition without new facts legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, non-specific, and fail to demonstrate novelty when the contested request was already rejected without prior appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO OMAR nato a MONCALIERI il 13/01/1975 avverso l'ordinanza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Omar Marino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono inammissibili in quanto generici ed aspecifici. Osservato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata dal 'ricorrente ex art. 671 cod. proc. pen, sul presupposto che si trattasse di una mera reiterazione di istanza già rigettata con ordinanza in data 05/07/2022, mai impugnata, e riproposta in assenza di elementi di novità;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce di avere prospettato nuovi elementi a sostegno dell'istanza proposta, è inammissibile in quanto generico, non autosufficiente, e manifestamente infondato, dal momento che detta novità sarebbe rappresentata dalla contiguità temporale tra due degli episodi giudicati; con il secondo motivo, poi, il ricorrente, in modo del tutto de-assiale ed aspecifico, si duole della mancata considerazione degli elementi sintomatici della sussistenza dell'istituto invocato, omettendo di confrontarsi con la ragione dell'inammissibilità dell'istanza, rappresentata, come detto, dall'essere mera riproposiziong, in assenza di novum, di istanza già respinta con provvedimento non impugnato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 Il Co sigliere estensore Il Presid