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Ordinanza — n. 42019/2024 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by convicted person declared inadmissible post-August 2017 law change requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42019/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeal filed by Giuliano Valente inadmissible de plano. Valente, a convicted individual, attempted to file the appeal personally after the 2017 law change, which now mandates representation by a qualified defense attorney. The Court ruled that because the appeal was filed without counsel, it violated the new procedural requirements and must be rejected immediately.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, appeals by convicted persons must be signed by a defense attorney, rendering personal appeals inadmissible.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissible de plano defense attorney requirement Law 103/2017 procedural defect convicted person appeal personal filing difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law No. 103 of 2017
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 'VALENTE GIULIANO nato a ROMA il 27/08/1950 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA1 dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Giuliano Valente ha proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso la sentenza n. 4821 emessa dalla sez. V di questa Corte in data 5 dicembre 2023, con cui era rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 16 dicembre 2022, che, per quanto di rilevo, confermava l'affermazione di responsabilità del Valente in ordine ai delitti di bancarotta ascrittigli.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 Il ConsiJiere estensore Il Preside