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Ordinanza — n. 42018/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42018/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO LUIGI nato a NAPOLI il 25/01/1954 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Ritenuto che Luigi Castellano, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 30 legge n. 646 del 1982; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto deduce critiche costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e pertanto aspecifiche; considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha, sul punto, reso una motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali, ripetute omissioni di comunicazioni, assenza di resipiscenza), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42018/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 30 legge n. 646 del 1982; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto deduce critiche costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e pertanto aspecifiche; considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha, sul punto, reso una motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali, ripetute omissioni di comunicazioni, assenza di resipiscenza), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità dell'architetto costruzione abusiva responsabilità del locatore assicurazione dei rischi di costruzione responsabilità dell'appaltatore vizio di costruzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO LUIGI nato a NAPOLI il 25/01/1954 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Luigi Castellano, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 30 legge n. 646 del 1982; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto deduce critiche costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e pertanto aspecifiche; considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha, sul punto, reso una motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali, ripetute omissioni di comunicazioni, assenza di resipiscenza), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 20