Ordinanza — n. 42016/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ANTONIO nato a NAPOLI il 05/11/1966 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Rilevato che il difensore di Antonio Attanasio ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli del 08/05/202/4 che aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall'Avv. Domenico Esposito. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 586 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42016/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Domenico Esposito. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ANTONIO nato a NAPOLI il 05/11/1966 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Antonio Attanasio ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli del 08/05/202/4 che aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall'Avv. Domenico Esposito. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.