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Ordinanza — n. 42015/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42015/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42015/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZASHEV TODORCHO nato il 24/06/1976 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Torino, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha determinato la pena inflitta, per quanto di interesse, nei confronti di Todorchio Zashev per il reato di cui al capo B) (lesioni personali) in 900 C di multa. Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, Todorchlo Zashev deduce violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità ex art. 152 cod. pen. per il reato di cui agli artt. 110, 582 cod. pen. di cui al capo B).

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen, art. 627, comma 3 cod. pen; Ordinanza — n. 42015/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, Todorchlo Zashev deduce violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità ex art. 152 cod. pen. per il reato di cui agli artt. 110, 582 cod. pen. di cui al capo B).

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione riattivazione del procedimento procedure di ricorso revisione della sentenza penale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, Todorchlo Zashev deduce violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità ex art. 152 cod. pen.
art. 627, comma 3 cod. pen
Rilevato che tale motivo è inammissibile poiché prospetta una doglianza preclusa ex art. 627, comma 3 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZASHEV TODORCHO nato il 24/06/1976 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Torino, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha determinato la pena inflitta, per quanto di interesse, nei confronti di Todorchio Zashev per il reato di cui al capo B) (lesioni personali) in 900 C di multa. Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, Todorchlo Zashev deduce violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità ex art. 152 cod. pen. per il reato di cui agli artt. 110, 582 cod. pen. di cui al capo B).

Rilevato che tale motivo è inammissibile poiché prospetta una doglianza preclusa ex art. 627, comma 3 cod. pen. a norma del quale il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa; e, invero, nel caso di specie, la censura in questione è già stata esaminata e rigettata dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 30736/2023 (pag. 7, § 5.5). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del,1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.