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Ordinanza — n. 42014/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42014/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42014/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARI PASQUALE nato a TAURIANOVA il 27/04/1964 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; E IN DIRITTO Rilevato che Pasquale Zagari ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia del 27/10/2022 di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di valutare i presupposti di fatto legittimanti la applicazione del regime penitenziario differenziato in esame, in particolare l'attualità della pericolosità sociale del detenuto ed i collegamenti con la consorteria criminale di presunta affiliazione, nonché violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, in assenza di evidenti ragioni di sicurezza pubblica atti a legittimare le disposte restrizioni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42014/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Zagari è stato poi attinto da altra misura custodiale con ordinanza emessa il 01/06/2021, che ha attestato l'attuale operatività del sodalizio; Rilevato, dunque, che la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae alle generiche censure in fatto proposte dal ricorrente, formalmente per violazioni di legge, ma sostanzialmente volte a provocare una non consentita rivalutazione del merito della decisione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione tentata estorsione criminalità persistente riabilitazione assistenza riabilitativa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARI PASQUALE nato a TAURIANOVA il 27/04/1964 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Pasquale Zagari ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia del 27/10/2022 di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di valutare i presupposti di fatto legittimanti la applicazione del regime penitenziario differenziato in esame, in particolare l'attualità della pericolosità sociale del detenuto ed i collegamenti con la consorteria criminale di presunta affiliazione, nonché violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, in assenza di evidenti ragioni di sicurezza pubblica atti a legittimare le disposte restrizioni.

Considerato che l'art. 41-bis, comma 1, ord. pen., stabilisce che «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto» e che l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, che lo limita al motivo costituito dalla violazione di legge.;

Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, alla verifica dei presupposti di legittimità dell'applicazione, avendo posto in evidenza i seguenti elementi significativi della attuale pericolosità qualificata di Zagari:

i) le recenti ordinandi custodia cautelare che hanno attinto lo Zagari, che, successivamente alla conclusione del percorso carcerario trentennale anche per associazione mafiosa, è rientrato nel territorio taurianovese al fine di "ricostituire il gruppo mafioso" e "riempiendo il vuoto di potere lasciato dal fratello Zagari Carmelo": in particolare il 03/10/2020 il ricorrente veniva arrestato nella flagranza del resto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della cosca di 'ndrangheta di appartenenza (fatto per il quale è stato già condannato ed è già stata emessa sentenza d'appello); successivamente dal carcere egli ha continuato ad inviare missive ai suoi sodali inviando direttive;

Zagari è stato poi attinto da altra misura custodiale con ordinanza emessa il 01/06/2021, che ha attestato l'attuale operatività del sodalizio; Rilevato, dunque, che la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae alle generiche censure in fatto proposte dal ricorrente, formalmente per violazioni di legge, ma sostanzialmente volte a provocare una non consentita rivalutazione del merito della decisione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R