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Ordinanza — n. 42013/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42013/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Rosario Lo Grande. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che denuncia carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42013/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei confronti di Rosario Lo Grande. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che denuncia carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Rosario Lo Grande.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GRANDE ROSARIO nato a CALTAGIRONE il 13/02/1984 avverso la sentenza del 23/03/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Rosario Lo Grande.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che denuncia carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi: in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono infatti proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid