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Ordinanza — n. 42009/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42009/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDAJ JULIAN nato il 26/08/1983 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Letta l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di Julian Bendaj, finalizzata ad ottenere il ripristino della sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. al fine di consentire al condannato di formulare istanza di misure alternative; rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del condannato è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione sottesa all'impugnato provvedimento, in punto di tardività della richiesta, formulata solo il 09/04/2024 a fronte di una conoscenza, dedotta dallo stesso ricorrente in seno all'atto difensivo, dell'ordine di esecuzione risalente alla "fine dell'anno 2022"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42009/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro domanda tardiva di ricusazione anticipo spese tardivo opposizione tardiva termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDAJ JULIAN nato il 26/08/1983 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di Julian Bendaj, finalizzata ad ottenere il ripristino della sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. al fine di consentire al condannato di formulare istanza di misure alternative; rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del condannato è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione sottesa all'impugnato provvedimento, in punto di tardività della richiesta, formulata solo il 09/04/2024 a fronte di una conoscenza, dedotta dallo stesso ricorrente in seno all'atto difensivo, dell'ordine di esecuzione risalente alla "fine dell'anno 2022"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.