Ordinanza — n. 42007/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO ROCCO nato a ROSARNO il 02/05/1952 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Ritenuto che Rocco Gallo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 23 L. 110/75 (capo A), 110, 81 cpv., 2 e 7 L. 895/67 (capo B), e 110, 648 cod. pen (capo C); considerato che il motivo 'unico del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42007/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO ROCCO nato a ROSARNO il 02/05/1952 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Rocco Gallo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 23 L. 110/75 (capo A), 110, 81 cpv., 2 e 7 L. 895/67 (capo B), e 110, 648 cod. pen (capo C); considerato che il motivo 'unico del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.