Appeal dismissed for inadmissibility as it improperly re-evaluates factual elements regarding a justified reason for carrying a knife.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Filippo Nobile's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Nobile argued for a 'justified reason' to carry a knife outside his home, but the Court found his arguments merely re-evaluated facts already properly assessed by the lower tribunal. The decision rests on the principle that a justified reason must be expressed immediately and be verifiable at the time of the act, not deduced afterward.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 comma 3 legge 110 del 1975; The justification for carrying a prohibited weapon must be expressed with immediacy and refer to actual circumstances verifiable at the time of the act, excluding post-hoc justifications that would frustrate the legislative purpose of restricting public safety risks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE FILIPPO nato a OPPIDO MAMERTINA il 17/04/1967 avverso la sentenza del 14/12/2018 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso (così correttamente qualificato l'atto di appello) proposto nell'interesse di Filippo Nobile avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 14/12/2018, che lo condannava alla pena di C 1500 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 comma 3 legge 110 del 1975, relative alla sussistenza di un giustificato motivo del porto fuori dell'abitazione del coltello bilama (con lame rispettivamente di cm 7 e cm. 8), non sono consentite in quanto invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza: si vedano Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01, e Sez. 1; n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre