Ordinanza — n. 42005/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORIGLIO FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 23/01/1985 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Ritenuto che Francesco Foriglio, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 75,comma 2,d. Igs. n. 159 del 2011; considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduck violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, per difetto dell'elemento soggettivo e inoffensività della condotta, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42005/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORIGLIO FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 23/01/1985 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Francesco Foriglio, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 75,comma 2,d. Igs. n. 159 del 2011; considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduck violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, per difetto dell'elemento soggettivo e inoffensività della condotta, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.