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Ordinanza — n. 42004/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42004/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42004/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Tolomeo per ottenere l'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90 rilevando che nel titolo in esecuzione è compreso un reato di cui all'art. 4 bis ord. pen., (rapina aggravata), e che il fine pena è superiore a quattro anni.

Regesto Legislator

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art. 94 D.P.R. n. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42004/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 94 D.P.R. n. 309/90 rilevando che nel titolo in esecuzione è compreso un reato di cui all'art. 4 bis ord. pen., (rapina aggravata), e che il fine pena è superiore a quattro anni.

Parole chiave

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formazione di una pena complessiva remissione della pena proroga della carcerazione preventiva chiusura dell'istruzione penale sospensione di pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 94 D.P.R. n. 309/90
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Tolomeo per ottenere l'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90 rilevando che nel titolo in esecuzione è compreso un reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLOMEO SALVATORE nato a PALERMO il 02/12/1989 avverso l'ordinanza del 28/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Tolomeo per ottenere l'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90 rilevando che nel titolo in esecuzione è compreso un reato di cui all'art. 4 bis ord. pen., (rapina aggravata), e che il fine pena è superiore a quattro anni.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Tolomeo, per il tramite del difensore, affidato ad un motivo unico per violazione di legge e vizio di motivazione: si duole il ricorrente che il Tribunale non abbia considerato che il cumulo delle pene poteva essere sciolto, imputando la pena presofferta al reato ostativo all'applicazione del beneficio, da considerarsi come la più gravosa, nell'ottica più favorevole al reo, il quale troverebbe altrimenti precluso l'accesso alla misura alternativa alla detenzione.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui, in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 T.U. stup., nel caso di titolo esecutivo comprendente anche taluni dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen. non è consentito lo scioglimento virtuale del cumulo, ma deve essere considerata la pena complessiva da espiare (Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701 - 01; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294; Sez. 1, n. 51882 del 13/09/2016, Fiori, Rv. 268843).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre