Ordinanza — n. 42003/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINELLA SIMONE nato a CALTAGIRONE il 06/12/1991 avverso l'ordinanza del 08/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Simone Rinella, relative alla violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 12/01/2023 al 11/07/2023 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINELLA SIMONE nato a CALTAGIRONE il 06/12/1991 avverso l'ordinanza del 08/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Simone Rinella, relative alla violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 12/01/2023 al 11/07/2023 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che Rinella, in data 26/07/2023, incorreva in una grave infrazione disciplinare, avendo egli partecipato, in qualità di promotore, a violenti disordini e sommosse all'interno della CR di San Cataldo: tale episodio, per la sua gravità, consentiva di estendere retroattivamente al semestre antecedente il negativo giudizio circa la reale ed effettiva partecipazione all'opera di rieducazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024