Ordinanza — n. 42002/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZARI DAVIDE nato a IVREA il 15/02/1987 avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del GIP TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 164 comma 4 cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Davide Fazari con sentenza resa dal medesimo Giudice il 09/02/2015, irr. il 05/10/2021, avendo il condannato già goduto in precedenza, per due volte, del medesimo beneficio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 164 comma 4 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42002/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 164 comma 4 cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Davide Fazari con sentenza resa dal medesimo Giudice il 09/02/2015, irr. il 05/10/2021, avendo il condannato già goduto in precedenza, per due volte, del medesimo beneficio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZARI DAVIDE nato a IVREA il 15/02/1987 avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del GIP TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 164 comma 4 cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Davide Fazari con sentenza resa dal medesimo Giudice il 09/02/2015, irr. il 05/10/2021, avendo il condannato già goduto in precedenza, per due volte, del medesimo beneficio.
Rilevato che il ricorso proposto dal condannato avverso detto provvedimento è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso il principio di diritto recentemente affermato da Se.z. un. 30/05/2024, Zangari, inform. provv. 8/2024, per cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito sul punto dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio.
Osservato, in particolare, che il ricorso non deduce che il giudice d'appello fosse stato sollecitato alla revoca della sospensione, anzi, nell'affermare che doveva farlo d'ufficio, pone un principio contrario a quello sancito dalla e SS. UU. Zangari. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di 'una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.