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Ordinanza — n. 42001/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42001/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA AJET nato il 16/10/1993 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Ajet Kola; ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui l'espulsione dello straniero, quale sanzione alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 36082 del 25/09/2020, Zeqiri, Rv. 280208-01; Sez. 1, n. 20949 del 07/05/2008, Mani, Rv. 240130-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42001/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti pena privativa della libertà regime penitenziario adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA AJET nato il 16/10/1993 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Ajet Kola; ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui l'espulsione dello straniero, quale sanzione alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 36082 del 25/09/2020, Zeqiri, Rv. 280208-01; Sez. 1, n. 20949 del 07/05/2008, Mani, Rv. 240130-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.