Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Damiano Zanzarelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Zanzarelli argued that the Milan Court of Appeal failed to recognize generic mitigating circumstances, yet the Court found the lower court's refusal justified by his numerous prior criminal records. The decision relied on established precedent that appellate review does not require the lower court to consider every favorable element, only those deemed decisive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances is based on a manifestly illogical assessment of the defendant's prior criminal record, as the appellate court need not examine all favorable elements if the decisive ones have been properly evaluated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANZARELLI DAMIANO (CUI 05DEJ4K) nato a SESTO SAN GIOVANNI il 22/01/1998 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Damiano Zanzarelli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Zanzarelli deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 21/03/2024 in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sece giustificati da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.