Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41999/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to lack of argumentative error and discretionary judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Eustachio Mancini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mancini argued that the Potenza Surveillance Tribunal committed an argumentative error by relying solely on a prior custody order rather than evaluating his current suitability for probation. The court rejected this claim, noting that the lower judge's decision was based on a sound assessment of Mancini's social danger following a recent arrest for specific crimes, and that the alleged contradiction in reasoning did not exist in the text.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The granting of alternative measures to detention is subject to the discretionary evaluation of the surveillance magistrate, who must verify the convict's merit and suitability for social reintegration without automatism; appeals based on alleged contradictions in motivation that do not emerge from the text or seek a substantive re-evaluation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation order surveillance tribunal argumentative error social danger discretionary power inadmissible appeal custodial measure assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI EUSTACHIO nato a MATERA il 13/07/1986 avverso l'ordinanza del 24/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; n RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Potenza, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova proposta da Eustachio Mancini, libero in sospensione pena in relazione alla condanna alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione inflitta con sentenza Tribunale Matera 13/01/2023, irr. 29/04/2023; Rilevato che Eustachio Mancini ricorre per Cassazione avverso il suddetto provvedimento, deducendo vizio argomentativo per avere il Tribunale posto a fondamento dell'ordinanza esclusivamente elementi desumibili da altro provvedimento emesso in relazione al parallelo titolo custodiale cautelare (impugnato dalla difesa).

Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sóciale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha respinto l'istanza di affidamento in prova, dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità della misura alternativa richiesta, con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla pericolosità sociale del condannato, come emergente dal recente arresto in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura detentiva per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990.

Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati; in quanto rilevano una asserita contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, e si risolvono, in sostanza, nel chiedere una rivalutazione nel merito dell'istanza; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settem