Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41996/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal against supervision court's inadmissibility ruling on affectionate visit rights is dismissed for lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to adequately address the specific reasons given by the supervision court for rejecting the claim. The applicant argued for economic compensation and the right to affectionate visits without visible control, citing Constitutional Court rulings, but the court noted the supervision authority's decision was based on the current impossibility of establishing operational modalities due to administrative constraints. Consequently, the appeal was rejected as it merely repeated arguments already presented in the initial complaint without engaging with the substantive justification provided by the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35-bis e ter ord. pen.; Art. 160 c.p.p.: An appeal against a supervision court decision must specifically address the reasons for inadmissibility; a generic repetition of prior arguments without engaging with the specific administrative or security justifications provided by the lower court renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
supervision court appeal affectionate visit rights inadmissibility due to lack of specificity administrative impossibility repetition of prior arguments risarcimento alle vittime di reati partecipazione alle spese in caso di cura ospedaliera supplemento per l'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis e ter ord. pen.
Art. 160 c.p.p.
Corte costituzionale n. 301 del 2012
volto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'affettività, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2012;
Corte costituzionale n. 10 del 06/12/2023
Legge 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale n. 301/2012
Corte costituzionale n. 10/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCARDO ANTIMO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 05/02/1952 avverso il decreto del 18/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antimo Liccardo ricorre avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile il suo reclamo ex art. 35-bis e ter ord. pen. volto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'affettività, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2012;

Rilevato che il ricorrente si duole del fatto che il decreto impugnato non abbia sostanzialmente dedotto nulla in merito alla richiesta di riconoscimento di un ristoro economico per detenzione inumana; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che ha correttamente evidenziato come nel sistema prefigurato dalla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 06/12/2023, dep. 26/01/2024 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 I. 26/07/1975 n. 354, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il proprio partner, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina o ragioni giudiziarie), l'intervento della magistratura di sorveglianza è previsto come successivo alle determinazioni dell'amministrazione penitenziaria, e che la direzione della CR di Parma ha comunicato l'impossibilità attuale di porre in essere iniziative volte alla definizione delle modalità operative per la fruizione dei colloqui intimi;

Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in