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Ordinanza — n. 41995/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of particular leniency and minor offense findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mounir Belfassi inadmissible, rejecting his claims regarding the lack of particular leniency and minor offense status. The appellate court had already correctly assessed that the defendant threw a multi-use knife at the scene to conceal his conduct, precluding such mitigating classifications. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975; Appeals based on the absence of particular leniency or minor offense status are inadmissible when the lower court's factual findings regarding the defendant's conduct to conceal the crime preclude such classifications.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility particular leniency exclusion minor offense status denial factual findings review procedural costs award porto abusivo di armi legge sulle armi illecita violenza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975
e della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, non sono consentite, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, e sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFASSI MOUNIR ( CUI 054ANHO ) nato il 23/05/1990 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di Mounir Belfassi, che rilevano il vizio motivazionale nel mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. e della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, non sono consentite, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, e sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che il coltello multiuso con lama di cm. 8 non arrotondata era detenuto in mano dall'imputato Belfassi, il quale, alla vista degli operanti, lo gettava a terra cercando di celare e dissimulare la propria condotta illecita; alla luce di tali elementi la Corte ha escluso, con motivazione congruamente argomentata e pertanto insinddabile in sede di legittimità, di poter qualificare il fatto come di particolare tenuità; ugualmente ha ritenuto di non poter riconoscere l'attenuante speciale della "lieve entità", di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, alla luce dei medesimi elementi di fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.