Cassation appeal dismissed due to lack of interest after sentence expiration and issuance of the contested order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's sentence had already expired on January 5, 2024, rendering the contested order legally moot. The applicant argued for a review of the trial court's refusal to grant home detention and social service placement, but the court found no standing to hear the case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the underlying legal interest has ceased to exist due to the expiration of the sentence or the issuance of the contested order, as the judgment no longer affects the applicant's legal situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKHIT ABDELKADER nato il 16/05/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza in data 22/11/2023, ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate nell'interesse di Abdelkader Bakhit. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso, depositato il 06/02/2024, appare inammissibile per carenza di interesse a seguito della espiazione della pena avvenuta in data 05/01/2024 in relazione alla quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, come emerge dalla posizione giuridica acquisita.
Da ciò discende l'originaria carenza di interesse al ricorso che ne determina la inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. La condanna si rende necessaria perché il ricorso è stato depositato il 06/02/2024, quando già era venuto meno l'interesse allo stesso, sicché ne risultava evidente l'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.