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Ordinanza — n. 41990/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41990/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41990/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 23/04/1982 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIi dato avviso alle partij. udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Considerato che Giuseppe Ciotola, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Napoli, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al calcolo della pena, essendo stata omessa la motivazione in ordine ai criteri adottati per la quantificazione della stessa. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui/in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41990/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concorso materiale di reati concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. pen
Considerato che Giuseppe Ciotola, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 23/04/1982 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIi dato avviso alle partij. udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giuseppe Ciotola, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Napoli, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al calcolo della pena, essendo stata omessa la motivazione in ordine ai criteri adottati per la quantificazione della stessa. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui/in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il President