Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging a surveillance court's valid assessment of probation failure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Fiore inadmissible, ruling that the Tribunal of Surveillance correctly evaluated his failed probation based on post-probation conduct. The appellant argued the decision was contradictory and illogical because he had previously been warned about similar behaviors without revocation. The court rejected this, citing established legal principles that allow tribunals to consider actions occurring after the probation period ends but before the final judgment is rendered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) cod. proc. pen.; In matters of social service probation, the surveillance tribunal may consider behaviors committed by the convicted person after the execution of the alternative measure has ceased, provided such acts occur before the final judgment on the outcome is formulated, requiring a global assessment of the entire recovery path.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE SEREGEM nato il 18/12/1974 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l' ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila dichiarava non validamente espiata da parte di Seregem Di Fiore la pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila del 13/03/2019, svolta in affidamento in prova al servizio sociale, dal 22/01/2022 al 02/11/2022. A ragione, il Tribunale riteneva che la prova non avesse avuto esito positivo, alla luce di quanto emergente dalla nota dell'Uepe del 16/02/2023 (che evidenziava come il condannato, più volte richiamato ad un linguaggio più consono ad una maggiore autocritica, nel corso della misura alternativa avesse manifestat9<una situazione di disagio e forte e crescente nervosismo per l'impossibilità di recarsi in Belgio, nonché che il volontariato presso il Comune di Scafa fosse stato svolto in maniera discontinua); più precisamente i Giudici sottolineavano che, dopo la fine della prova, nel dicembre del 2022, il condannato era stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza; che il medesimo era stato diffidato dal Magistrato di sorveglianza il 26/01/2022 ed il 29/01/2022; che, nel maggio 2022, si era rivolto ai militari operanti con espressioni offensive.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del difensore, deducendo, come unico motivo, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. Osservava il ricorrente come il condannato fosse stato diffidato due volte dal Magistrato di sorveglianza (il 26/01/2022 ed il 29/01/2022) per aver tenuto comportamenti scorretti contro i Carabinieri, e, successivamente, a seguito di analogo comportamento verificatosi il 07/05/2022, era stato proposto dallo stesso Magistrato per la revoca dell'affidamento. Il Tribunale, con ordinanza 05/07/2022, non aveva ritenuto sussistere i presupposti per la revoca ed aveva rigettato la richiesta, avvertendo il Di Fiore che ulteriori violazioni delle prescrizioni sarebbero state valutate con necessaria severità. Il Di Fiore terminava quindi di espiare la pena il 02/11/2022 senza commettere ulteriori violazioni. Appare quindi illogico l'impugnato provvedimento adottato il 07/11/2023 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con il quale i Giudici hanno ritenuto gli stessi comportamenti già oggetto di valutazione il 05/07/2022 (e ritenuti inidonei a determinare la revoca della prova), di tale gravità da fondare il negativo giudizio adottato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici: contrariamente infatti a quanto dedotto in ricorso, il Tribunale ha considerato non solo i comportamenti scorretti serbati dal condannato nel corso della prova, e già oggetto di diffide e valutazioni da parte del Magistrato di sorveglianza, ma ha anche valorizzato quanto emergente dalla relazione conclusivtidell'Uepe circa la discontinuità di svolgimento dell'attività di volontariato presso il Comune di Scafa, nonché il fatto che, dopo la fine della prova, nel dicembre del 2022, il condannato fosse stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza; ha quindi evidenziato come dovesse pervenirsi ad un giudizio negativo in ordine all'esito dell'affidamento in prova, avendo compiuto la valutazione dell'intero percorso dell'affidato alla luce di una globale disamina anche dei fatti commessi dopo la conclusione del percorso, in ossequio al principio di diritto già sancito da Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482 - 01, secondo cui "In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio sull'esito della prova, il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, operando un'autonoma delibazione in merito all'attribuibilità al condannato della violazione ed alla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale".
A fronte di dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, è evidente che il ricorso nell'interesse di Di Fiore, che si limita a confutarle nei termini di cui sopra, invocando una diversa valutazione di elementi fattuali, appare inammissibile.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.