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Ordinanza — n. 41953/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for prescription failure and late submission of defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for prescription of charges and challenged sentencing discretion, but the court found the prescription period expired after the first-instance judgment and the sentencing review falls within the trial judge's discretion. Furthermore, the defense's supplementary arguments were rejected as untimely, violating procedural deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the prescription period has expired after the first-instance judgment and if supplementary arguments are submitted after the statutory deadline.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period expiration sentencing discretion review procedural deadline violation supplementary arguments rejection condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
4 della sentenza impugnata); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente nonché tardiva in quanto depositata il 14/09/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611 cod.
Art. 482 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
in relazione all'art. 477 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 482 cod. pen
art. 477 cod. pen
in relazione all'art. 477 cod.
art. 611 cod. proc. pen
4 della sentenza impugnata); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente nonché tardiva in quanto depositata il 14/09/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018
nel giudizio camerale di legittimità, e, pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv.
Sez. U. n. 877 del 14/07/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIA ANGELO nato a MAZZARINO il 24/07/1983 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Letta la memoria del difensore della parte civile Simona Sparlò, avv. Floriana Patrizia Cafà, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Filippo Spina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Castiglia Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che, dichiarando di non dover procedere limitatamente ai fatti commessi prima del 14.12.2015, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di falso di cui all'art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'estinzione di tutti i fatti di reato contestati al capo 2 per intervenuta prescrizione (con termine di prescrizione al 29.12.2023), è manifestamente infondato, atteso che la prescrizione è, in realtà, maturata successivamente alla sentenza della Corte di merito (8.01.2024), tenuto conto delle sospensioni, con un termine finale di prescrizione in data 11.02.2024;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente nonché tardiva in quanto depositata il 14/09/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. nel giudizio camerale di legittimità, e, pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla è dovuto per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti né offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Con igliere