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Ordinanza — n. 41947/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding him liable for ideological falsity and failed to recognize general mitigating circumstances. However, the Court ruled that the first ground regarding the nature of the document was not properly raised as a specific appeal reason in the second instance, violating procedural requirements. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to contest specific issues in the required manner.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 483 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds of cassation were not previously deduced as specific reasons for appeal in the second instance judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal second instance grounds procedural requirement ideological falsity mitigating circumstances falsa dichiarazione della parte falsità ideologica in documenti uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 483 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
DPR n. 446 del 2000
art. 483 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 62-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMILO POMPEO ALESSANDRO nato a MATERA il 05/10/1991 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che D'Amílo Pompeo Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e del delitto di cui all'art.76 del DPR n. 446 del 2000; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, asserendo la non riconducibilità del documento redatto al computer ad una autodichiarazione rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2