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Ordinanza — n. 41946/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and improper factual reconstruction attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was deemed generic and insufficient because it failed to specify the factual elements underlying the criticism of the lower court's reasoning. Furthermore, the court ruled that the appellant attempted an impermissible reconstruction of facts using evaluation criteria different from those applied by the trial judge, exceeding the cassation court's powers.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The cassation court cannot admit appeals based on generic or indeterminate grounds that fail to identify specific factual elements, nor can it attempt a factual reconstruction using criteria distinct from those employed by the court of first instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds factual reconstruction cassation powers insufficient motivation procedural inadmissibility violazione di domicilio domicilio violenza domestica

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE DOMENICO nato a BARI il 19/06/1966 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che De Pasquale Domenico avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato ascritto per intervenuta prescrizione e condannando l'imputato ai soli effetti civili, ha riformato la pronunzia di primo grado con cui egli era stato assolto dal delitto di violazione di domicilio; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta comprovata responsabilità dell'imputato per il delitto ascritto, oltre ad essere generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25