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Ordinanza — n. 41943/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism aggravating circumstance due to lack of procedural standing and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence regarding recidivism, alleging an automatic application of the aggravating circumstance without proper analysis. The court rejected these generic complaints, noting that the lower court had clearly and exhaustively identified the factual elements supporting the recidivism finding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment annulling a first-instance decision is inadmissible if the appellant fails to demonstrate specific grounds for violation of law or defects in reasoning, particularly when the lower court has already provided a clear and exhaustive motivation regarding the aggravating circumstances.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance inadmissible appeal defects in reasoning procedural standing Corte di Cassazione violazioni della legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE GIACINTO nato a TARANTO il 29/07/1959 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che De Pace Giacinto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, decidendo in sede di annullamento della Corte di cassazione - limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e in riforma della sentenza del giudice di prime cure - ha ridotto la pena, confermando la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 10 e 12 L. 497/74; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva, lamentando l'automatismo in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, oltre ad essere sorretto da doglianze del tutto generiche, è manifestamente infondato, atteso che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il quale non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato - il giudice di merito, in modo esaustivo e chiaro, indicava gli elementi posti a fondamento della sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere esten ore Il Preside