Italian Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for procedural errors in sentencing advice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Genco Donato inadmissible, upholding his conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued for generic mitigating circumstances and proper notification of alternative sentencing options, but the court found these grounds invalid in a review proceeding. The decision rests on the principle that appellate courts do not re-evaluate all facts and that the trial judge's discretion regarding alternative sentences does not require explicit procedural warnings if the defense did not request them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 545-bis c.p.p.: The appeal court lacks jurisdiction to review the denial of generic mitigating circumstances, and the failure to explicitly advise the defendant of alternative sentencing measures does not invalidate the judgment if the defense did not request such measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCO DONATO nato a GIOIA DEL COLLE il 23/07/1973 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
t Rilevato che Genco Donato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che il secondo motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 545- bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Ed invero, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710).
Inoltre, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos