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Ordinanza — n. 41939/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and late submission of defense memorandum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41939/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The defense's arguments were deemed generic and lacked specific factual elements required by law, while a submitted memorandum was rejected as late. Consequently, the court upheld the lower court's decision without reviewing the merits of the fraud charges.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: Appeals must cite specific factual grounds to enable review, and submissions outside statutory deadlines are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds late memorandum factual specificity procedural deadline assunzione di prove a titolo cautelare testimone a discarico diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
207944); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore, peraltro, in quanto depositata il 23/09/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. nel giudizio camerale di legittimità, è tardiva e, pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez.
art. 611 cod. proc. pen
207944); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore, peraltro, in quanto depositata il 23/09/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore, peraltro, in quanto depositata il 23/09/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art.
Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 - 01
nel giudizio camerale di legittimità, è tardiva e, pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 - 01); P.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSA LUIGI nato a NAPOLI il 03/08/1946 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Letta la memoria del difensore, avv. Iannuzzi, che ha concluso insistendo nel ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Aversa Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, dichiarando il non doversi procedere per il reato di cui al capo b) e conseguentemente rideterminando, il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza della motivazione in ordine al rigetto della domanda di assoluzione dell'imputato e all'incompleto apprezzamento degli elementi di prova da cui si desume la rilevanza penale della condotta, oltre ad essere generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, non sono altresì consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore, peraltro, in quanto depositata il 23/09/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. nel giudizio camerale di legittimità, è tardiva e, pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il