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Ordinanza — n. 41935/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for attempted private violence due to inadmissibility and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41935/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Panico Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground as merely a repetition of arguments already dismissed in the appellate stage and found the second ground regarding recidivism manifestly unfounded. Consequently, the conviction for attempted private violence was upheld, and the appellant was condemned to pay expenses and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and n. 2, lett. a) c.p.p.; Appeals based solely on the repetition of arguments already rejected in the appellate court or lacking new factual grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments recidivism assessment attempted private violence Supreme Court review recidiva nell'infrazione criminalità persistente pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419
n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01
270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n.
n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01
248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n.
n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01
256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n.
n. 35738 del 2010 rv. 247838
263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANICO ANTONIO nato a RIVOLI il 09/07/1971 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Panico Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentata violenza privata (in esso assorbito il reato di minaccia); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando la contestazione del delitto di tentata violenza privata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della recidiva così come contestata, invocando una rivalutazione della capacità criminale, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Consi a liere estensore ( ,, 1