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Ordinanza — n. 41932/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against non-prosecution due to generic grounds and lack of specific prescription exclusion arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to dismiss prosecution based on the statute of limitations for two crimes. The court rejected the arguments as generic and infounded, requiring specific evidence to exclude prescription under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001: An appeal against a non-prosecution decision based on prescription must contain specific grounds demonstrating elements excluding the crime's existence or commission, whereas whistleblower protections do not serve as a justification for independent illegal acts.

Parole chiave

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statute of limitations non-prosecution appeal whistleblower immunity generic grounds inadmissibility specificity requirement accuse di abuso ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale denuncia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001
2 ., della sentenza); Ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in relazione al rigetto della prima doglianza difensiva proposta in appello, rivolta a censurare l'omessa applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs.
I. n. 190 del 2012
165 del 2001, come introdotto dalla I. n. 190 del 2012 (c.d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219
pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUILINO ANNAMARIA nato a REGGIO CALABRIA il 13/01/1961 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Letta la memoria dei difensori del ricorrente, avv.ti Giuseppe Minniti e Francesco Morelli, che hanno concluso chiedendo non dichiararsi la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Aquilino Anna Maria, imputata originariamente per il reato di calunnia - dichiarato estinto per intervenuta prescrizione con la sentenza di primo grado - e per il delitto aggravato di cui all'art. 615 ter co.2 n.1 cod. pen., ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza d'appello pronunciata dal Tribunale in sede, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata essendo il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico estinto per intervenuta prescrizione; Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento al rigetto delle doglianze difensive proposte con il secondo e il terzo motivo d'appello - rivolti rispettivamente a denunciare la violazione dell'art. 129 co.2 cod. proc. pen. in riferimento alla dichiarazione di prescrizione del reato di calunnia e a richiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo al reato di accesso abusivo - è inammissibile in quanto sono generiche e manifestamente infondate entrambe le censure proposte con l'atto d'appello.

In particolare, in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219);

Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale di lamenta erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputata, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle t argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 ., della sentenza); Ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in relazione al rigetto della prima doglianza difensiva proposta in appello, rivolta a censurare l'omessa applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, è inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo d'appello richiamato.

In particolare, la normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dalla I. n. 190 del 2012 (c.d. "whistleblowing"), salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette ed indirette provocate dalla sua denuncia e dall'applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti, ma non istituisce una scriminante per gli autonomi illeciti che egli abbia commesso. Ritenuto che nulla muta la memoria dei difensori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del