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Ordinanza — n. 41929/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses defamation appeal, ruling internet site administrators are not liable unless they actively participated in the offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41929/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Carchidi Gabriele inadmissible, confirming his conviction for defamation under Article 595 of the Penal Code. The appellant argued that the court erred in applying Article 57 regarding the liability of internet site administrators, claiming they are not automatically responsible for content published on their platforms. The court rejected this argument, holding that administrators are only liable if they actively participated in the defamatory act, such as by collaborating on its creation or sharing it.

Regesto Legislator

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Art. 57 cod. pen.; In defamation cases, an administrator of an internet site is not liable under Article 57 of the Penal Code unless there are elements indicating their active participation in the defamatory activity.

Parole chiave

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defamation liability internet administrator active participation Article 57 Penal Code site responsibility punibilità dei mass media perseguimento penale per diffamazione ruolo di capofila o di istigatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 co. 1 e 3 cod. pen.
Rilevato che Carchidi Gabriele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595 co. 1 e 3 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.
Art. 57 cod. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 57 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
art. 57 cod. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 57 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 7220 del 12/01/2021, Romano, Rv. 280473
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carchidi Gabriele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595 co. 1 e 3 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 57 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell'amministratore alla attività diffamatoria (Fattispecie in cui il titolare di un sito internet aveva condiviso la pubblicazione di un articolo offensivo della reputazione di un agente di polizia, collaborando alla raccolta delle informazioni necessarie per la sua redazione, partecipando al collettivo politico che ne aveva elaborato l'idea e rivendicandone in dibattimento il contenuto) (Sez. 5, n. 7220 del 12/01/2021, Romano, Rv. 280473).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno affermato che la penale responsabilità dell'imputato discende dalla sua totale adesione, in qualità di direttore responsabile, a quanto pubblicato sul sito internet in oggetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così