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Ordinanza — n. 41923/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and impermissible factual reconstruction of criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime to a lesser offense and criticized the lower court's reasoning on criminal liability. The court rejected these claims as generic and impermissible, stating that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for criticism and cannot seek a factual reconstruction or re-evaluation of evidence reserved for the trial judge.

Parole chiave

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generic appeal grounds impermissible factual reconstruction criminal liability reclassification Cassation admissibility trial judge fact-finding bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO DINO ROCCO nato a MAFALDA il 22/01/1947 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Di Martino Dino Rocco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Campobasso ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in qualità di legale rappresentante della Nes s.r.I., dichiarata fallita nel 2020; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura vizi di motivazione in riferimento al giudizio di penale responsabilità dell'imputato e erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata riqualificazione del reato contestato nella meno grave figura di bancarotta semplice, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, inoltre, che l'unico motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, la Corte ha chiarito, da un lato, come l'imputato, sottraendo al fallimento le scritture contabili, abbia voluto rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio societario e, dall'altro, ha negato la riqualificazione nella più mite fattispecie di bancarotta semplice in forza del fatto che questa condotta richiede un contenimento della condotta del fallito nell'alveo della semplice violazione del dovere di diligenza).

Infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una `rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.