Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41920/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41920/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBORGIA MARCELLO nato a SPOLTORE il 16/03/1959 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che Sborgia Marcello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 216 nn.1-2, 219, 223 L. fall. commessi nella qualità di procuratore speciale e, di fatto, gestore in prima persona degli affari societari della s.r.l. Pakundo Costruzioni, dichiarata fallita nel 2013. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'individuazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41920/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216 nn.1-2, 219, 223 L. fall. commessi nella qualità di procuratore speciale e, di fatto, gestore in prima persona degli affari societari della s.r.l. Pakundo Costruzioni, dichiarata fallita nel 2013. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'individuazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta appropriazione indebita di fondi irregolarità finanziarie flussi finanziari illeciti truffa in materia di prestazioni cattiva gestione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBORGIA MARCELLO nato a SPOLTORE il 16/03/1959 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sborgia Marcello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 216 nn.1-2, 219, 223 L. fall. commessi nella qualità di procuratore speciale e, di fatto, gestore in prima persona degli affari societari della s.r.l. Pakundo Costruzioni, dichiarata fallita nel 2013. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'individuazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Ritenuto, inoltre, che l'unico motivo è manifestamente infondato nella parte in cui adduce che la distrazione non è stata causa del fallimento, in quanto il movimento di denaro, effettuato dall'imputato da una società all'altra, attraverso partite di giro contabile, per sanare delle carenze di liquidità, ha cagionato un inequivocabile danno ai creditori, evento di cui egli era a conoscenza, essendo l'amministratore di fatto della società. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de