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Ordinanza — n. 41919/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as new ground not raised in original proceedings violates procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe De Rosa's extraordinary appeal inadmissible because the alleged error of fact regarding the sentencing guidelines was not raised in the original proceedings. Although De Rosa submitted two separate appeals covering different legal points, this specific argument concerning the application of Law No. 69/2015 to Article 416 bis of the Penal Code was omitted from the initial submissions. Consequently, the court ruled that the appeal violates procedural requirements for raising new grounds and ordered De Rosa to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An extraordinary appeal against a cassation judgment is inadmissible if the grounds raised are new and were not presented in the original proceedings or in any prior appeal.

Parole chiave

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extraordinary appeal new grounds procedural inadmissibility cassation judgment omitted argument motivi di cassazione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis c.p.p.
Rilevato che De Rosa Giuseppe propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.
Art. 366 c.p.p.
L. n. 69 del 27 maggio 2015
49341/2023 della Prima sezione penale della Corte di cassazione; Considerato che con un unico motivo il ricorrente denunzia un errore di fatto consistito nella erronea applicazione della L. n. 69 del 27 maggio 2015, che ha modificato la cornice edittale dell'art.
art. 416 bis cod. pen.
69 del 27 maggio 2015, che ha modificato la cornice edittale dell'art. 416 bis cod. pen.; Il ricorso è inammissibile perché il motivo è inedito in quanto la questione dedotta con ricorso straordinario ex art.
art. 416 bis cod. pen
69 del 27 maggio 2015, che ha modificato la cornice edittale dell'art. 416 bis cod. pen.; Il ricorso è inammissibile perché il motivo è inedito in quanto la questione dedotta con ricorso straordinario ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 08/08/1970 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che De Rosa Giuseppe propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. poc. pen. avverso la sentenza n. 49341/2023 della Prima sezione penale della Corte di cassazione; Considerato che con un unico motivo il ricorrente denunzia un errore di fatto consistito nella erronea applicazione della L. n. 69 del 27 maggio 2015, che ha modificato la cornice edittale dell'art. 416 bis cod. pen.; Il ricorso è inammissibile perché il motivo è inedito in quanto la questione dedotta con ricorso straordinario ex art. 625 bis cod proc. pen. non è stata devoluta con il ricorso originario, in particolare, De Rosa aveva proposto due ricorsi: - il primo, a firma dell'Avv.

Pace, deduceva violazione di legge in relazione all'aggravante di cui al comma 6 l'art. 416 bis cod. pen.; - il secondo, a firma dell'Avv. Perfetto, deduceva l'errata determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento ai reati satellite. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così