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Ordinanza — n. 41918/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and inconsistent legal interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming fraudulent bankruptcy convictions but failed to provide specific criticism of the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal merely reproduced arguments already rejected by the trial judge and relied on legal interpretations contradicting established case law regarding subjective intent in fraudulent bankruptcy.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specifically criticize the reasoning of the judgment under review or if it relies on legal interpretations inconsistent with consolidated case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism fraudulent bankruptcy subjective intent Court of Cassation cattiva gestione bancarotta fraudolenta omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 223 co. 2 I. fall.
Inoltre, il ricorso, indicando, quale elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223 co.2 I.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRANTONIO EMANUELA nato a ROMA 1115/05/1977 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Di Pietrantonio Emanuela ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale in sede, ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e per il reato di operazioni dolose commessi in qualità di amministratore unico della Logica Oil, dichiarata fallita nel 2017, riducendo la pena ad anni tre di reclusione; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente censura vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al giudizio di penale responsabilità della ricorrente nel reato di operazioni dolose, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

In particolare, la Corte d'appello ha reso una motivazione congrua ed esente da vizi circa le ragioni ostative a qualificare l'imputata come una mera testa di legno, specificando che dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni è emerso come la Di Pietrantonio amministrasse la società insieme al marito e fosse consapevole della gestione della stessa e, in particolare, del sistematico omesso pagamento dei tributi. Inoltre, il ricorso, indicando, quale elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223 co.2 I. fall., il dolo specifico, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In materia di bancarotta fraudolenta impropria, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinate da immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta anti- doverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende