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Ordinanza — n. 41916/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for false accusation as mere complaints lacking legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Meloni Manuela and Uccello Romoletto inadmissible. Both defendants argued that the lower court erred in convicting them for false accusation by failing to recognize leniency or acquit due to the minor nature of the act. The court rejected these claims because they constituted mere complaints on facts and reproduced arguments already properly evaluated by the trial judge without specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or reiteration of arguments already dismissed by the trial court without specific legal critique are inadmissible.

Parole chiave

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false accusation conviction inadmissible appeal mere factual complaint lack of legal critique Court of Cassazione criminal procedure law Italian penal code condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Meloni Manuela e Uccello Romoletto ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELONI MANUELA nato a ROMA il 15/10/1992 UCCELLO ROMOLETTO nato a ROMA il 04/10/1978 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Meloni Manuela e Uccello Romoletto ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che i due motivi comuni ad entrambi gli imputati, con i quali si deducono vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione degli imputati per la particolare tenuità del fatto e in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso