Cassation Court dismisses appeal against GIP's archiving order for forgery of will, ruling no procedural abnormality exists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Celada Franco, Inga Paola, and Bonino Paolo Emilio inadmissible against the GIP's order to archive proceedings regarding the suppression of a holographic will. The appellants argued the order was abnormal, but the court found no structural or functional irregularity since the GIP's decision to evaluate the request's merits falls within statutory authority. Consequently, the court rejected the claim that the order caused procedural stagnation or violated the adversarial system.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410 cod. proc. pen.; Art. 124 cod. proc. pen.: An appeal based on the abnormality of a GIP's archiving order is inadmissible if the order merely evaluates the merits of the request without causing procedural stagnation or being structurally alien to the criminal process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELADA FRANCO nato a MILANO il 11/07/1931 parte offesa nel procedimento BONINO PAOLO EMILIO nato a GENOVA il 29/07/1950 parte offesa nel procedimento INGA PAOLA nato a GENOVA il 13/05/1953 parte offesa nel procedimento c/ SBIH ALE nato a ASTI il 12/03/2004 SBIH MINA nato il 26/09/1968 avverso l'ordinanza del 15/03/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; letta la memoria del difensore, avv. Pane, che ha concluso insistendo nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Celada Franco, Cel-atl-a-E:rianial Inga Paola e Bonino Paolo Emilio ricorrono avverso l'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Alessandria ha disposto l'archiviazione nei confronti di Sbih Mina e Sbih Ale, indagati di aver soppresso un testamento olografo di una parente dei denuncianti, ordinando la restituzione degli atti PM in sede; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano l'abnormità del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato, dal momento che l'ordinanza è stata adottata nell'esercizio di poteri riconosciuti dall'ordinamento processuale e non determinante irrazionale regressione o stasi del procedimento.
Infatti, si ritiene affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.
U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603M; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). Invece, l'atto oggetto di ricorso non presenta profili di abnormità nel senso precisato dalle Sezioni Unite, in quanto deve escludersi che l'ordinanza sia inquadrabile in alcuna delle indicate categorie processuali. Di certo essa non è qualificabile come provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza, sia avulso dall'intero ordinamento processuale o sia ad esso estraneo sotto il profilo strutturale, in quanto l'art. 410 cod. proc. pen. prevede espressamente l'adozione con valutazioni che possono e devono riguardare tanto il rispetto del contraddittorio, quanto la idoneità della sollecitazione alla prosecuzione delle indagini a mettere in discussione le ragioni della richiesta e del relativo provvedimento di archiviazione.
Né la considerata ordinanza può essere qualificata come abnorme sotto il profilo funzionale, perché essa non determinò una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo. Nella ordinanza oggetto del ricorso, dunque, non vi è alcun profilo di anomalia strutturale o funzionale che possa giustificarne l'ablazione: non potendo essere considerata tale neppure l'erronea affermazione circa l'avvenuto decesso di Raffaele Manfredi, la cui escussione, a parere della difesa, sarebbe stata dirimente per constatare l'esistenza del testamento olografo, né tantomeno l'omessa valutazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto in furto ex art. 624 cod. pen.;
Rilevato che nulla muta la memoria conclusiva del difensore a sostegno del ricorso inammissibile; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C