Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances and recidiva errors as merit issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding mitigating circumstances and recidiva applicability. The appellant argued for generic mitigation and questioned the recidiva assessment, but the court found these required merit-level discretion. Consequently, the appellate court's reasoned evaluation of the criminal personality and sentencing equivalence was upheld as non-arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging discretionary sentencing evaluations or recidiva applicability are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MATTIA nato a SAN CESARIO DI LECCE il 18/07/1987 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Monaco Mattia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati di evasione dagli arresti domiciliari e false generalità aggravato, rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi quattro e giorni sei di reclusione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla ritenuta aggravante, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In particolare, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in riferimento all'applicabilità della contestata recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Sul punto, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3- 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".
In motivazione, la Corte territoriale, nella valutazione ai fini della applicabilità della recidiva, ha, invero, tenuto conto dei molteplici precedenti penali, gravi e allarmanti, risultanti dal certificato del casellario giudiziale, che connotano in negativo la personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm