Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41787/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and sentencing grounds for lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on subjective elements of the crime and lighter sentencing, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The decision emphasized that appeals must offer specific, critical arguments rather than general complaints, and that sentencing discretion falls within the lower court's authority.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.; Art. 360 n. 2 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.; An appeal must present specific and critical arguments against the lower court's decision, avoiding mere repetition of points already dismissed.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Recidivism Requirements Sentencing Discretion Specific Argumentation Cassazione Roma Costs and Fines circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.
Art. 360 n. 2 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCI MAURIZIO nato a CIRO MARINA il 12/11/1965 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pucci Maurizio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. e della circostanza attenuante di particolare tenuità del fatto di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., appare privo di specificità poiché non si confronta con quanto affermato dal giudice di merito, a pag. 4 della sentenza impugnata, che con corretti e non illogici argomenti ha ritenuto non applicare le anzidette fattispecie attenuate; considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - ki\ rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consiglier