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Ordinanza — n. 41786/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper timing of fact-based prescription and non-punishment arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41786/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Vitale Antonino inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first ground, challenging the statute of limitations, was improperly introduced in the appeal stage as it involved new factual assertions not raised during the trial. Additionally, the second ground regarding non-punishment was rejected for merely reiterating arguments already dismissed by the lower court without substantive critique. Consequently, the appeal failed because it violated procedural rules governing the timing and specificity of legal grievances.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on new factual issues or mere repetition of rejected arguments are inadmissible in the Italian Supreme Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Supreme Court statute of limitations procedural inadmissibility non-punishment defense appeal timing rules perizia psichiatrica insufficiente prova insufficiente dell'aggravamento clinico prove psichiatriche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
per intervenuta prescrizione, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura, involgente questioni di fatto, non risulta essere stata tempestivamente e ritualmente introdotta nel giudizio di merito secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 633 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 633 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
per intervenuta prescrizione, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura, involgente questioni di fatto, non risulta essere stata tempestivamente e ritualmente introdotta nel giudizio di merito secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ANTONINO nato a CATANIA il 19/01/1988 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vitale Antonino, considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 633 cod. pen. per intervenuta prescrizione, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura, involgente questioni di fatto, non risulta essere stata tempestivamente e ritualmente introdotta nel giudizio di merito secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Va rilevato, in particolare, che l'odierno ricorrente con l'atto di appello fondava l'eccezione di prescrizione su un profilo differente, individuando erroneamente, a fronte di un reato permanente, la data di consumazione con quella di accertamento. Il ricorso in esame, a fronte del corretto principio richiamato dalla corte di appello, stante anche l'assenza di prova che l'occupazione abusiva sia cessata prima della sentenza di primo grado, introduce un elemento di fatto relativo all'intervenuto rilascio volontario del bene che non risulta nei giudizi di merito e che non può essere sottoposto per la prima volta all'esame della corte di legittimità in quanto relativo a quaestio facti; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la doglianza, contenuta nel secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove si richiamano i plurimi precedenti penali dell'odierno ricorrente) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - AAD

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere