Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments failing to meet Article 606 standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mahmoud Shaaban Khamis inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding robbery and assault charges, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, critical argumentation required by law, rendering it inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without offering a specific, critical analysis that challenges the logical structure of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORAIK MAHMOUD SHAABAN KHAMIS nato il 20/11/2002 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Boraik Mahmoud Shaaban Khamis, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di rapina e lesioni personali di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi, con congrui e non illogici argomenti, dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il suddetto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il