Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion on reasoning and failure to raise new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gargano Saverio inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first ground challenging the lower court's reasoning is legally prohibited because the Supreme Court cannot re-evaluate facts or logic. Furthermore, the second ground regarding the misclassification of the crime was rejected because it was not properly raised during the appellate proceedings as required by law. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani: Appeals are inadmissible if they challenge the logical soundness of the lower court's reasoning or raise new grounds not previously deduced in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO SAVERIO nato a TROPEA il 05/10/1982 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gargano Saverio, osservato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata derubricazione del delitto di ricettazione in quello di furto, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il